Credito d’imposta beni strumentali per strutture produttive
24) Per il periodo 2016/2019 è introdotto un credito d’imposta per l’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo. Il credito è del 20%, del 15% e del 10%, rispettivamente per piccole, medie o grandi imprese. Per le imprese agricole, della pesca e acquacoltura e per quelle che svolgono i relativi servizi di trasformazione e commercializzazione, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei suddetti settori. Gli acquisti di beni strumentali devono far parte di un progetto di investimento di installazione di macchinari, impianti e attrezzature varie, in strutture produttive già esistenti o da impiantare, nel territorio. L’agevolazione non si applica ai settori dell’industria siderurgica, carbonifera, costruzioni navali, fibre sintetiche, trasporti, produzione energia, settori creditizio, finanziario, assicurativo. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo di acquisto dei beni, che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento nella medesima struttura produttiva (al netto di quelli calcolati sui beni oggetto dell’agevolazione). Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio Il limite dell’agevolazione è di 1,5 milioni, 5 milioni e 15 milioni, rispettivamente per piccole, medie e grandi imprese. Il credito è utilizzabile solamente in compensazione con il mod. F24, nell’anno in cui è stato effettuato l’investimento e in quelli successivi, fino a integrale utilizzo. Il credito è subordinato alla preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che deve autorizzarlo. Le modalità saranno stabilite in apposito decreto, da emanarsi entro 60 giorni. Se alcuni beni (o tutti) non entrano in funzione entro il secondo esercizio successivo, ovvero, entro il quinto esercizio successivo, vengono ceduti, dismessi, destinati a finalità estranee all’impresa o destinati ad altre strutture produttive, il credito è rideterminato escludendo il costo di tali beni. (c. 98/108)
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