17) Sono prorogate fino al 31/12/2016: · La detrazione del 50%, fino all’importo di €. 96.000, per le spese di ristrutturazione di immobili; · la detrazione del 65% per le spese di riqualificazione energetica. · la detrazione del 50% (su un massimo di spesa di €. 10.000) per acquisto mobili e grandi elettrodomestici collegati alla ristrutturazione di un appartamento. Per le spese di riqualificazione energetica, sostenute sulle parti comuni condominiali degli edifici, i condòmini che non abbiano capienza per utilizzare tale detrazione, potranno cederla ai fornitori del condominio che hanno effettuato gli interventi. (c. 74)
18) A favore di coppie under 35, sposate o conviventi da almeno tre anni, che acquistino l’abitazione principale, è prevista una detrazione del 50% (massimo di spesa €. 16.000, max detrazione €. 8.000)) del costo sostenuto per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione acquistata. La detrazione, che non è cumulabile con quella di €. 10.000 per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Molti aspetti dovranno essere chiariti (come dimostrare la convivenza, età limitata a una sola persona, acquisto e pagamento effettuati solamente da uno dei due coniugi, ecc.). (c. 75)
20) Per gli anni dal 2016 al 2020, l’acquisto di abitazione con contratto di leasing, consente di dedurre, ai fini Irpef, il 19% dei canoni di leasing pagati, nel limite di €. 8.000 annui, nonché del valore di riscatto, per un ammontare non superiore a €. 20.000. Tale agevolazione spetta ai giovani fino a 35 anni e con reddito non superiore a €. 55.000 all’atto della stipula del contratto di leasing. Per i soggetti di età superiore, ma con il medesimo limite di reddito, gli importi sono dimezzati. (c. 82-84).
22) La detrazione del 65% è estesa anche ai dispositivi che consentono il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda o climatizzazione. (c. 88)
23) Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, acquistati anche in leasing, da imprese e professionisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, il costo di acquisto è maggiorato del 40%, ai soli fini del calcolo dell’ammortamento fiscalmente detraibile. La maggiorazione ha valenza unicamente ai fini Ires e Irpef, ma non ai fini Irap. Rientrano nell’agevolazione tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e i beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%. Per gli automezzi sono aumentati del 40% i limiti di detraibilità, di cui all’art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir 917/86. (c. 91-97)
25) Viene integrato e modificato il regime fiscale agevolato forfetario, di cui alla L. 23/12/14 n. 190. Sono ammessi a fruire di tale regime i soggetti che, nell’anno precedente, non hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a €. 30.000. Per i soggetti che iniziano l’attività nel 2016, la tassazione avviene con l’aliquota del 5% (in luogo di quella ordinaria del 15%) per l’anno di inizio e per i quattro successivi. L’imposta è calcolata su un reddito imponibile determinato in base a una percentuale dei ricavi conseguiti per ciascun tipo di attività lavorativa, ricavi che non possono essere superiori alla soglia stabilita per ciascun tipo di attività lavorativa.1 Il reddito imponibile fiscale, viene assunto anche ai fini della contribuzione Inps (artigiani e commercianti), con contributi ridotti del 35%. (c. 111-113)
33) I termini per l’accertamento in materia di Irpef, Ires, Irap Iva, vengono allungati di un anno, per cui scadranno il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero il settimo anno in caso di dichiarazione omessa (attualmente, rispettivamente il quarto e il quinto). Detti termini si applicano a partire dal 2016, quindi dalle dichiarazione presentate nel 2017 per l’anno 2016. Conseguentemente le dichiarazioni 2016, relative all’anno 2015, scadranno nel 2020 mentre le dichiarazioni 2017, relative all’anno 2016, scadranno nel 2022. Nel contempo viene abrogata, dal 2017, l’attuale normativa che prevede il raddoppio dei termini, nel caso di violazioni di carattere penale. (c. 129-132)
43) Sono aumentate le detrazioni spettanti ai pensionati, elevando a €. 7.750 l’importo minimo non tassabile per i pensionati con meno di 75 anni e a €. 8.000 per i pensionati di almeno 75 anni. (c. 290).
58) Le spese funebri sono detraibili nel limite di €. 1.550,00 anche se sostenute per persone diverse dai familiari di cui all’art.433 cod. civ. La detrazione relativa alle spese per università non statali potrà essere effettuata, già con riferimento all’anno 2015, in base alla spesa di riferimento che annualmente sarà stabilita dal Ministero dell’istruzione per ciascuna facoltà. (c. 954-955)
61) Viene stanziato l’importo di 15 milioni, per attribuire, nei limiti di tale stanziamento, un credito d’imposta alle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo o d’impresa, installino sistemi di allarme o videosorveglianza, ovvero stipulino contratti con istituti di vigilanza. Un decreto del Ministero dell’Economia stabilirà le modalità criteri e procedure per l’accesso a tale beneficio. (c. 982)
62) Viene introdotta la possibilità di destinare il 2 per mille dell’Irpef a favore di associazioni culturali. (c.985)
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