34) Chi non ha adempiuto ai versamenti di una rateazione concessa a partire dal 15 ottobre 2012 a fronte di adesione o acquiescenza, è riammesso alla rateazione inizialmente concessa, unicamente per le imposte dirette, a condizione che provveda a versare, entro il 31 maggio 2016, la prima delle rate scadute (e non pagate), inviando, entro dieci giorni, all’ufficio competente, copia della quietanza, per consentire all’ufficio di ricalcolare le rate dovute e procedere all’eventuale sgravio di somme già iscritte a ruolo. In questo modo si bloccano le eventuali nuove procedure esecutive. Si decade dalla nuova rateazione in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. (c. 134-138)
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